Art. 25 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 25

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell', quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall' della legge stessa è determinata, per l'anno finanziario 1978, in lire 10.812.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
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