Art. 24 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 24

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell' della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente "Gioventù italiana" da versare al conto di tesoreria di cui all' della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo è iscritta la somma di lire 34 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
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