Art. 22 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 22

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Per l'anno finanziario 1978, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonchè per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 112.169.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro. Di detto importo lire 110.669.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
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