Art. 18 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 18

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell' della legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 60 milioni.
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