Art. 12
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell' della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.457.597.000.
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