Art. 109 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 109

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
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