Art. 104 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 104

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
È autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 129.900.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi: a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti; b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime; c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; d) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche; e) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonchè dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
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