Art. 101
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1978, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-04-27;143#art-101