Art. 17
LEGGE 20 aprile 1978, n. 154
In vigore dal 21 mag 1978
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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