Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 mar 1978
Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, e successive varianti, è triplicato. L'aumento sarà attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono già convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.
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