Art. 7 · LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14

Art. 7

LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14

In vigore dal 16 feb 1978
Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell', sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-01-24;14#art-7