Art. 6 · LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14

Art. 6

LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14

In vigore dal 16 feb 1978
Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
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