Art. 6 · LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Art. 6

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

In vigore dal 15 gen 1978
Deliberazioni degli enti locali territoriali Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all', possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
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