Art. 5 · LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Art. 5

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente , primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi. Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse.
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