Art. 13 · LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Art. 13

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorità ed alle forme di coltivazione e di incentivazione.
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