Art. 12 · LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Art. 12

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

In vigore dal 22 dic 1983
Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonchè quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale. Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, quando assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati. Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione delle stesse. Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti. Le opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonchè le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo, riconosciute, d'intesa con le regioni, di interesse nazionale, vengono eseguite a totale carico dello Stato, applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene alla istruttoria dei progetti ed alle modalità di esecuzione delle opere.
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