Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 2011
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-rd-2