Art. 42
Convenzione

Art. 42

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In vigore dal 21 giu 2011
. Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell', chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-42