Convenzione
Art. 40
40 / 43In vigore dal 21 giu 2011
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1. Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:
a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito;
b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell' della presente Convenzione.
2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.
3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-40