Art. 2 · LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937

Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937

In vigore dal 31 dic 1977
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937#art-2