Art. 2
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935
In vigore dal 13 gen 1978
L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:
a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somma dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;
b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario;
c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.
Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.
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