Art. 2 · LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935

Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935

In vigore dal 13 gen 1978
L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica: a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somma dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie; b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario; c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi. Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;935#art-2