Art. 5 · LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967

Art. 5

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967

In vigore dal 18 gen 1978
Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.
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