Art. 6 · LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

Art. 6

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

In vigore dal 13 gen 1978
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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