Art. 2 · LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

Art. 2

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

In vigore dal 13 gen 1980
Le disposizioni contenute nell', secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall' della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate. I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.
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