Art. 6 · LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

Art. 6

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 18 dic 1977
Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo. Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.
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