Art. 2 · LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

Art. 2

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 18 dic 1977
Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
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