Art. 13
14 / 15In vigore dal 18 dic 1977
Le disposizioni degli si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni degli , primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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