Art. 11-bis

Art. 11-bis

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In vigore dal 25 mag 1986
((La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società. Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione. Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000. Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio. In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari. La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie.))
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