Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 gen 1978
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in L. 17.500.000 si provvede con lo stanziamento inscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004#art-rd-3