Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 10 giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L' è sostituito dal seguente:
". - I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.
A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta".
Dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;864#art-1