Art. 6 · LEGGE 7 novembre 1977, n. 882

Art. 6

LEGGE 7 novembre 1977, n. 882

In vigore dal 7 dic 1977
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
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