Art. 5
LEGGE 7 novembre 1977, n. 882
In vigore dal 7 dic 1977
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.
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