Art. 2 · LEGGE 7 novembre 1977, n. 882

Art. 2

LEGGE 7 novembre 1977, n. 882

In vigore dal 7 dic 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato con legge 23 marzo 1947, n. 132.
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