Art. 2
In vigore dal 22 dic 1977
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli degli atti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-rd-2