Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966: a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
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