Patto internazionale›Parte QUINTA
Art. 47
47 / 67In vigore dal 22 dic 1977
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-47