Art. 46
Patto internazionaleParte QUINTA

Art. 46

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In vigore dal 22 dic 1977
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo e disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.
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