Patto internazionale›Parte QUARTA
Art. 39
39 / 67In vigore dal 22 dic 1977
1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:
a) il quorum è di dodici membri;
b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.
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