Patto internazionale›Parte QUARTA
Art. 31
31 / 67In vigore dal 22 dic 1977
1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-31