Patto internazionale›Parte TERZA
Art. 24
24 / 67In vigore dal 22 dic 1977
1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-24