Art. 2
Protocollo facoltativoParte SESTA

Art. 2

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In vigore dal 22 dic 1977
Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.
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