Art. 13
Protocollo facoltativoParte SESTA

Art. 13

66 / 67
In vigore dal 22 dic 1977
Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell' del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell' del Patto: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'; b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all' e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'; c) delle denunce fatte in conformità all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pf-13