Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 22 dic 1977
a) Ogni Alta Parte Contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione, o in qualunque altro momento, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, ma non prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detta Alta Parte Contraente. b) Ogni Alta Parte Contraente che ha sottoscritto la dichiarazione ai sensi della lettera a) del presente articolo, potrà in qualunque momento informare il Ministero degli Affari Esteri del Belgio che la Convenzione cessa di essere applicata al territorio in questione. Tale denuncia avrà effetto entro il termine di un anno come previsto all'. c) Il Ministero degli Affari Esteri del Belgio comunicherà per via diplomatica a tutti gli Stati firmatari e aderenti le notifiche da esso ricevute ai sensi del presente articolo. FATTO a Bruxelles, in un unico esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme).
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