Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 22 dic 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, tra cui il testo in lingua francese. CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE ALLA COMPETENZA PENALE IN MATERIA DI ABBORDAGGIO E DI ALTRI INCIDENTI DI NAVIGAZIONE FIRMATA A BRUXELLES, IL 10 MAGGIO 1952 Le Alte Parti Contraenti, Avendo riconosciuto l'utilità di fissare di comune accordo alcune regole uniformi relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione, hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno convenuto quanto segue: In caso di abbordaggio o di qualunque altro incidente di navigazione riguardante una nave e di natura tale da comportare la responsabilità penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona al servizio della nave, nessuna azione giudiziale potrà essere intentata se non davanti alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dello abbordaggio o dell'incidente di navigazione.
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