Art. 3 · LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Art. 3

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all', secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di: a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente; b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici; c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie. Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie. È abrogato l' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.
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