Art. 26
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808
In vigore dal 23 nov 1977
Copertura finanziaria
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni, sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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