Art. 26 · LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Art. 26

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Copertura finanziaria L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni, sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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