Art. 13 · LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Art. 13

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche Il Ministro per la pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo. Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonchè degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808#art-13