Art. 1 · LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Art. 1

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Attribuzioni relative al personale docente universitario Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne: a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente; b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo; c) i trasferimenti; d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali; e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.
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