Art. 3
In vigore dal 15 nov 1977
La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all' della succitata convenzione, sarà corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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