Art. 81 · Arbitrato: procedura (si veda l'articolo 50 )
Convenzione

Art. 81

57 / 101

Arbitrato: procedura (si veda l'articolo 50 )

In vigore dal 15 nov 1977
. (Arbitrato: procedura) (si veda l') 559 1. La parte che chiede l'arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notificazione di domanda d'arbitrato. 560 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda d'arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d'accordo su questo punto, l'arbitrato è affidato a Governi. 561 3. Se l'arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che è parte interessata nella contestazione, avere il domicilio in uno di questi Paesi ed essere al loro servizio. 562 4. Se l'arbitrato è affidato a Governi o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella contestazione, ma non di meno parti nell'accordo la cui applicazione ha dato origine alla controversia. 563 5. Nel termine di tre mesi a contare dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due parti in causa designa un arbitro. 564 6. Se nella controversia sono implicate più di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni, nella controversia designa un arbitro in conformità della procedura prevista ai numeri 562 e 563. 565 7. I due arbitri così designati si accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati nel numero 561 e una cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d'accordo fra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun interesse nella contestazione. Il segretario generale dell'Unione designa allora per sorteggio il terzo arbitro. 566 8. Le parti in causa possono intendersi per far risolvere la controversia da un arbitro unico designato di comune accordo; esse possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare per sorteggio l'arbitro unico. 567 9. L'arbitro o gli arbitri sono liberi di stabilire la loro procedura. 568 10. La decisione dell'arbitro unico è definitiva e vincola le parti in causa. Se l'arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti è definitiva e vincola le parti. 569 11. Ogni parte sostiene le spese d'istruzione e d'introduzione dell'arbitrato. Le spese per l'arbitrato, eccettuate quelle delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa. 570 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni che riguardano la controversia, delle quali l'arbitro o gli arbitri abbiano bisogno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-81